Le novità nella finanziaria 2003 riguardo l'ENPALS
In materia di regolamenti e leggi relativi alla musica pubblichiamo
l'art. 43 del Legge Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27 dicembre 2002)
che ha portato novità per quanto riguarda l'ENPALS.1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al
regime generale, con effetto dal 1º gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è
quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS; b)
l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge
28 febbraio 1986, n. 41; c) la disciplina prevista all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni,
è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei
criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio
dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente
disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal
seguente:
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta
dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure
professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono
adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì,
integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei
lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica".
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso
contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento
economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono
eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per
prestazioni riconducibili alla medesima attivita` Tale quota rimane
esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si
applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo
contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore
della presente legge. 4. All'articolo 1, comma 15, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto
sono soppressi.
Guida all'agibilità ENPALS
In che cosa consiste l'agibilità?
I lavoratori dello spettacolo (per fare qualche esempio: attori,
cantanti, registi, ma anche addetti agli impianti sportivi e dipendenti
delle sale bingo) e gli sportivi professionisti (come i calciatori) sono
iscritti allo stesso Ente Previdenziale, cioè all'Enpals (Ente Nazionale
di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), che
gestisce l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
in favore di questi soggetti, in sostituzione di quella generale gestita
dall'Inps. A questo Ente, differentemente dagli altri enti
previdenziali, sono iscritti obbligatoriamente non soltanto i lavoratori
dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi: ai fini dell'obbligo
contributivo, non ha alcuna rilevanza che l'iscritto all'Enpals presti
attività lavorativa di tipo subordinato o di tipo autonomo.
In dettaglio sono da regolarizzare le seguenti posizioni:
ENPALS: che riguarda la pensione del lavoratore dello spettacolo
INPS: che copre la maternità, la disoccupazione etc
INAIL: per gli infortuni sul lavoro
La legge che riguarda l'ENPALS e che ne regola il versamento dei
contributi è sicuramente una legge ottima se vista nell'ottica della
tutela del musicista-lavoratore ma è anche fatta di articoli che
discriminano l'attività musicale svolta in modo amatoriale.
Una normativa che nasce per tutelare
i diritti del musicista lavoratore, che si vede così riconosciuto il
diritto ai versamenti dei contributi previdenziali da parte del datore
di lavoro (che può essere la compagnia o il gruppo musicale al quale
appartiene, sempre se costituiti in associazione o società o
cooperativa, oppure l'agenzia che lo ingaggia o ancora l'organizzatore
dello spettacolo cui partecipa) e la possibilità di controllarne l'effettiva regolarità.
Sarà il datore di lavoro stesso, come
sostituto d'imposta che provvederà al versamento delle ritenute
d'acconto relative alle diverse prestazioni effettuate dai lavoratori.
Essa però finisce per riunire sotto un unico elenco di articoli due mondi
nettamente distinti tra loro, quello degli artisti professionisti e
quello di coloro i quali fanno della musica una grande passione e che tutt'al più cercano, con i bassissimi compensi ottenibili dai locali, di
rimborsarsi le spese e farsi la necessaria "gavetta" per misurarsi con le reazioni e l'attenzione di un
pubblico, che rimane per altro l'unica via percorribile per far
conoscere la propria arte e creatività.
I locali sono però sempre meno propensi ad offrire queste occasioni ai
musicisti, in quanto gravati da oneri burocratici ed economici che,
seppur non insostenibili, possono diventare certamente più un fastidio
che un piacere, che spesso non porta sufficienti guadagni, diventando
così il pretesto per rifiutare un "ingaggio".
La distinzione tra le due categorie è comunque molto difficile da
realizzare da un punto di vista legislativo in quanto potrebbe diventare terreno fertile per escamotages tipicamente "italiani", fatti di scappatoie ed elusioni,
dalle quali pochi sarebbero coloro che ne trarrebbero vantaggio.
I musicisti,
professionisti e non, si trovano di fronte a tre opzioni per essere in
regola con la normativa ENPALS. Dopo essersi iscritti, gratuitamente,
presso le liste dell'ufficio di collocamento, nella speciale sezione
dello spettacolo, la via probabilmente più breve è quella di entrare a
far parte di una cooperativa. Questo comporta l'esborso di una quota di
iscrizione, più una serie di diritti per ogni singola fatturazione, che
però solleva il musicista da ogni obbligo contabile e burocratico, che
diventa di competenza della cooperativa medesima. Se si fa parte di un
gruppo ci si può anche costituire in una qualunque forma societaria, ma
in questo caso i costi lievitano sensibilmente. La forma sicuramente più
economica è quella di iscriversi all'ENPALS presso un qualunque ufficio
SIAE dislocato sul territorio come musicisti singoli. Le pratiche non
sono complicatissime, è sufficiente ottenere un ingaggio presso un
qualunque locale, predisporre un contratto e fornire copia di documento
valido e codice fiscale. A questo punto il gestore del locale effettuerà
la vostra immatricolazione, chiederà l'agibilità per la serata e
provvederà a versare i contributi entro il 16 del mese successivo. Le
prestazioni che saranno eseguite successivamente, anche in altri locali,
non saranno più gravate da tutti questi obblighi. Tutta la parte
relativa all'immatricolazione sarà già stata espletata, si dovrà solo comunicare
al gestore il numero di matricola indicato sul libretto
ricevuto all'atto dell'iscrizione, che provvederà ad inserirlo nella
domanda di agibilità.
Chi rilascia il certificato di agibilità?
L'Enpals si occupa del rilascio del certificato di agibilità: nessun
artista può esibirsi in pubblico se non è in possesso di questa
documentazione. Infatti la legge esplicitamente vieta ai datori di
lavoro di far esibire, nei propri locali, artisti privi di tale
certificato. Questa disposizione è motivata dal fatto che il legislatore
ha inteso tutelare maggiormente questa categoria di lavoratori, che, a
causa delle peculiarità del lavoro svolto, potrebbe ritrovarsi privo di
protezione sociale (previdenziale ed assistenziale). Nella richiesta di
rilascio di tale certificato, infatti, il datore di lavoro deve indicare
chiaramente i lavoratori occupati, il compenso previsto per gli stessi,
il luogo dove si svolge la manifestazione o spettacolo, le date in cui
si svolge quest'ultima. L'impresa, o associazione, che impiega artisti
privi del certificato, è sanzionata con una somma pari a 25 euro per
ciascun lavoratore, e per ogni giornata di lavoro svolta da ognuno di
essi.
Quali sono i lavoratori che devono essere obbligatoriamente iscritti
a questo Ente?
I lavoratori dello spettacolo sono ora suddivisi in tre gruppi:
- Gruppo A: appartengono coloro che prestano, a tempo
determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di spettacoli (come ad esempio attori,
cantanti, registi, ballerini, ecc..);
- Gruppo B: sono inseriti coloro che prestano, a tempo
determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al gruppo A (ad
esempio, costumisti, truccatori, tecnici, maestranze,..);
- Gruppo C: fanno parte tutti coloro che prestano attività a
tempo indeterminato. I lavoratori di ciascun gruppo sono esplicitamente
elencati dalla legge.
Diversamente, i professionisti dello sport sono iscritti ad un Fondo
speciale autonomo istituito presso l'Enpals, al quale inizialmente erano
iscritti soltanto i calciatori e gli allenatori di calcio, mentre
successivamente l'obbligo è stato esteso a tutti gli sportivi
professionisti. I contributi versati sono espressi in giornate, invece
che in settimane, come avviene per il lavoratori dipendenti assicurati
presso l'Inps: la copertura di un anno di contribuzione è assicurata da
un diverso numero di contributi giornalieri, a seconda del gruppo di
appartenenza (120, 260 o 312).
Qual è la tempistica per le comunicazioni agli Enti? Che cosa bisogna
avere, al momento del concerto/spettacolo, per essere in regola?
La comunicazione di un rapporto di lavoro deve essere fatta a tutti gli
enti sopraccitati. E' quindi necessario che il datore di lavoro abbia
una propria posizione in ciascuno di essi e possa quindi inserirvi il
lavoratore. Nella fattispecie la comunicazione all'INAIL deve essere
contestuale, o meglio preventiva, mentre per l'ENPALS è possibile
regolarizzare l'inserimento entro 5 gg dalla data della prestazione.
Quali sono i requisiti per la pensione?
Per le particolarità dell'attività lavorativa svolta dagli iscritti a
questo Ente, i requisiti contributivi ed anagrafici necessari per
l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia sono diversi a
secondo dell'attività svolta dal lavoratore stesso: ad esempio, i
requisiti richiesti per attori, cantanti, ballerini o calciatori sono
diversi (e certamente più favorevoli) rispetto ad altri iscritti all'Enpals,
che hanno la qualifica di impiegati o tecnici.
Per saperne di più su
SOGGETTI ASSICURATI
TIPO DI CONTRIBUZIONE
VALUTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
PASSAGGI DI RAGGRUPPAMENTO
DETERMINAZIONE QUALIFICA PREVALENTE
DETERMINAZIONE GRUPPO PREVALENTE
DETERMINAZIONE RAGGRUPPAMENTO PREVALENTE
DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA
ACCREDITO CONTRIBUTI D’ UFFICIO
ACCREDITO CONTRIBUTI CONVENZIONALI
RETRIBUZIONE GIORNALIERA PENSIONABILE
MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENSIONI
PENSIONE RETRIBUTIVA
PENSIONE CONTRIBUTIVA
OPZIONE PENSIONE CONTRIBUTIVA
CALCOLO DELLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FORMA CONTRIBUTIVA
CALCOLO DEI SUPPLEMENTI IN FORMA CONTRIBUTIVA
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
PENSIONE DI VECCHIAIA
ASSEGNO PRIVILEGIATO O PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INABILITÀ
PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA
PENSIONE AI SUPERSTITI
PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA AI BALLERINI E TERSICOREI
PENSIONE DI ANZIANITÀ
PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
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il testo della legge
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